La sorveglianza sanitaria sui lavoratori si applica nei casi previsti dalla normativa vigente (la principale legge in materia è il d.lgs 81/08). Il fatto che non sussista un preciso obbligo legislativo impone comunque di fare riferimento ai principi della Medicina del Lavoro.

È da rimarcare che l’obbligo di valutazione dei rischi riguardi tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e non solo quelli espressamente previsti dal Decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

La Sorveglianza Sanitaria è effettuata dal Medico Competente, ovvero da un medico specialista in Medicina del Lavoro e si basa sulla esecuzione di accertamenti  preventivi e periodici. Gli accertamenti preventivi sono diretti a constatare l’assenza di controindicazioni alle mansioni cui i lavoratori sono destinati; gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori. Entrambi sono finalizzati all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Gli accertamenti preventivi e periodici possono comprendere esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, qualora dovessero essere ritenuti necessari dal medico competente.

Fatti salvi i controlli preventivi e periodici, ulteriori controlli sono effettuati su richiesta del lavoratore, qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali o al cambio della mansione lavorativa.

Attenzione

Il Datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre tutti i lavoratori al controllo sanitario in funzione dei rischi